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L'operaia si oppone al tempo determinato


il tribunale del lavoro ha dichiarato l’illeggittimità del contratto chiedendo il reintegro della lavoratrice


DOMENICA 26 SETTEMBRE 2010 - Corriere delle Alpi 

BELLUNO. Illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro perchè non specifica esattamente i motivi dell’assunzione. Questo il senso della sentenza, emessa il 4 agosto scorso, dal giudice del lavoro di Belluno, Anna Travia, con cui dà ragione ad un’operaia della Luxottica che chiedeva la trasformazione del contratto da tempo determinato in indeterminato. Ora il giudice ha disposto il reintegro della donna nel posto di lavoro, facendo partire il contratto definitivo dalla data di quello determinato. Il ricorso è stato inoltrato al tribunale nel marzo 2009, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione.  La donna (difesa dai legali Fulvio Carollo e Alessandra Fontana, nella foto) aveva lavorato per Luxottica di Agordo dal 19 giugno al 30 novembre 2006, con contratto interinale a termine, in qualità di operaia al controllo di qualità di processo primo livello, tramite una società di intermediazione di manodopera. A questo primo contratto, ne era seguito un altro, sempre di sei mesi, dal dicembre 2006 al maggio 2007, con mansioni di operaia addetta al controllo di qualità di processo secondo livello, sempre con la stessa società interinale.  Infine, l’operaia era stata assunta dal giugno al novembre 2007 con contratto a tempo determinato direttamente dall’azienda, con scadenza di sei mesi, per un totale così di 18 mesi di lavoro.  Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore occhialeria, come precisa il giudice nella sentenza, prevede all’art. 22 nove ipotesi in cui è consentito il contratto a termine. Fra queste è previsto anche l’incremento di attività produttiva in dipendenza di commesse eccezionali e punte di intensa attività derivanti da maggiori richieste del mercato, motivo addotto dall’azienda per l’assunzione.  Il contratto a tempo determinato oggetto della causa legale, pone, però, a giustificazione del termine, secondo il giudice, motivazioni che non rientrano nel rispetto della sentenza della Corte di Cassazione (sezione lavoro sent. 27.04.2010 n. 10033) che chiede, in base all’articolo 1 d.lgs. 368/01, al datore di lavoro «l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, la prestazione a tempo determinato, così da rendere evidente la specificazione fra la durata temporanea della prestazione e le esigenze organizzative e produttive che la stessa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoro assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento».  Per il giudice, quindi, Luxottica non ha «provato l’effettiva sussistenza delle temporanee esigenze produttive indicate nel ricorso. Anzi, a fronte dei documenti prodotti dalla lavoratrice, risultano prive di riscontro le ragioni addotte dalla ditta a fondamento dell’asserito picco produttivo». Le ragioni addotte dall’azienda sono parse «ancor più generiche se si consideri che il contratto a tempo determinato è succeduto, senza soluzione di continuità, a due precedenti contratti di somministrazione a termine», scrive il giudice.  Per questo, il tribunale del lavoro ha dichiarato l’illeggittimità del contratto chiedendo il reintegro della lavoratrice.


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